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ECOBONUS 50%

Ecobonus 50% per schermature solari e serramenti.

Fino al 31 dicembre 2024 si può fruire della detrazione Irpef (per le persone fisiche) e Ires (per le società) del 50% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per le spese sostenute per acquisto di schermature solari con posa in opera tra cui rientrano le tende da sole, i serramenti, le persiane, frangisole e zanzariere. Tale agevolazione ha un limite di 60.000 euro per unità immobiliare, detraibile in 10 anni. Come ricorda l’Enea nel suo vademecum dedicato alle schermature solari, per poter fruire dell’agevolazione fiscale, le schermature devono:

  • essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;
  • a protezione di una superficie vetrata;
  • installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
  • mobili;
  • schermature “tecniche”.

Per godere della detrazione fiscale per tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.
Inoltre le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35.
Per avere l’ ecobonus al 50% fino al 31 dicembre 2024, occorre essere in possesso di una fattura o ricevuta fiscale intestata con descrizione del prodotto completo di posa in opera. Nella descrizione deve essere inserita la dicitura: “schermatura solare dinamica ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M”. Le tende da sole devono essere poi pagate con bonifico bancario o postale parlante in cui vanno indicate la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione (partita IVA per società) e la partita IVA della ditta che ha effettuato i lavori. Entro i 90 giorni successivi all’installazione delle tende occorre inviare in via telematica all’ENEA esclusivamente attraverso l’apposito sito web la “Scheda descrittiva dell’intervento”.

Sconto in fattura e/o cessione del credito?

Secondo l’art. 121, c. 1 del Decreto Rilancio, in alternativa alla detrazione come azienda offriamo la possibilità di usufruire dello sconto del 50 % sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

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